Le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 stat. lav. sono applicabili anche al licenziamento intimato al dirigente per ontologiche motivazioni disciplinari. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15204/17 depositata il 20 giugno.
Il caso. Un dirigente, dopo aver ricevuto intimazione di licenziamento in assenza della preventiva contestazione disciplinare, adiva il Tribunale per la dichiarazione di illegittimità dello stesso. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda attorea, decisione confermata anche in Appello. La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione dolendosi per l’omessa considerazione della peculiare natura del lavoro dirigenziale che rende inapplicabili le garanzie previste dall’art. 7 stat. lav..
Dirigente licenziato e garanzie. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità i cui costanti orientamenti riconoscono l’applicabilità dell’art. 7 cit. anche al personale con funzioni dirigenziali (cfr. da ultimo Cass. n. 2553/15). In materia di lavoro dirigenziale infatti, ferma restando la differenza tra i motivi di licenziamento di un dirigente e la figura del licenziamento disciplinare, la peculiare posizione del dirigente stesso ed il relativo vincolo fiduciario rendono applicabili le garanzie procedimentali invocate dal ricorrente nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato dal datore di lavoro per un comportamento negligente o colpevole o, ancora, per condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti. L’art. 7 è infatti considerato dalla giurisprudenza espressione di una generale e fondamentale garanzia a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare. Da tale affermazione discende che, nel caso in cui le predette garanzie non siano state assicurate, trovano applicazione le conseguenze previste dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione.
Risulta dunque infondato il ricorso in quanto il recesso era stato intimato per ragioni disciplinari ma in assenza di preventiva contestazione. La Corte in conclusione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali. (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 15204 del 20 giugno 2017)